CCIAA

Il Registro delle Imprese, previsto dall’art. 2188 c.c., è un pubblico registro nel quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori.

Tale registro è stato effettivamente istituito con l’art. 8 della legge 580/93 e dal relativo regolamento di attuazione DPR 581/95. La normativa ha preposto alla tenuta del registro un apposito Ufficio istituito presso le Camere di Commercio.

L’ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio.
Il Registro è sottoposto al controllo di un giudice a ciò delegato dal presidente del Tribunale del capoluogo di provincia.

 
Il Registro delle Imprese è composto da una “Sezione ordinaria” e più “Sezioni speciali”
Sezione ordinaria

Sono obbligati a richiedere l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:

  • Imprenditori individuali che esercitano un’attività commerciale, così come definita dall’art. 2195 c.c.
    • Società in nome collettivo
    • Società in accomandita semplice
    • Società di capitali
    • Società coopertative
    • Società consortili
    • Consorzi con attività esterna
    • Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
    • Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000
    • Società estere, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta denuncia al Repertorio Economico Amministrativo
  • Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
  • Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale)
Sezioni speciali

Sono obbligati a richiedere l’iscrizione in apposite sezioni speciali del Registro delle Imprese:


a. Ai sensi dell’art. 2 DPR 558/99,

  • I piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.
  • Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c.
  • Le società semplici di cui all’art. 2251 c.c.
  • Le imprese artigiane disciplinate dalla L. 443/85

b. Ai sensi del d.lgs. 96/2001, le società tra avvocati

c. Ai sensi dell’art. 2497 bis c.c., le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

d. Ai sensi del d.lgs. 115/2006, le imprese sociali

 

Atti e fatti da iscrivere o depositare presso il Registro Imprese
  • Atto costitutivo
  • Atti modificativi dello statuto, atto costitutivo o patti sociali
  • Iscrizione, modifica e cessazione dei membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo
  • Operazioni finanziarie:  
    • Aumento, riduzione e sottoscrizione del capitale sociale
    • Versamento del capitale sociale
    • Comunicazione di unico socio di spa e srl
    • Comunicazione di ricostituzione (o costituzione) della pluralità dei soci
    • Emissione e cessazione di un prestito obbligazionario
    • Nomina del rappresentate comune degli obbligazionisti
    • Offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili, avviso di anticipata conversione di obbligazioni
    • Strumenti finanziari
    • Modifica delle condizioni di emissione e circolazione degli strumenti finanziari nonché dei relativi diritti
    • Patrimoni destinati ad un singolo affare
    • Nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari
    • Deposito del rendiconto finale
    • Finanziamento destinato ad uno specifico affare
    • Cessione rapporti giuridici tra banche e altri soggetti finanziari
    • Distribuzione della riserva di rivalutazione
    • Iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di Srl di cui alla l. 310/93
    • Trasferimento partecipazioni (anche pegni) di Srl
    • Pignoramenti e sequestri di partecipazioni di Srl
    • Estinzione e pignoramento o sequestro di partecipazioni di Srl
    • Istituzione, modifica e cancellazione di sedi secondarie
    • Scioglimento, liquidazione e cancellazione di società
    • Patti parasociali
    • Bilanci di esercizio ed elenchi soci per le società di capitali
    • I consorzi che hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio e l’elenco soci
    • La situazione patrimoniale per i consorzi
    • Atti di trasferimento sede
    • Operazioni straordinarie
    • Trasformazione tra società
    • Fusione/scissione
    • Direzione e coordinamento di società
    • Trasferimenti d’azienda ai sensi dell’art. 2556 c.c. come modificato dalla L.310/93
  • Altri atti:
    • Iscrizione domanda di arbitrato e atti collegati
    • Iscrizione dell’ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato con domanda di arbitrato e del lodo arbitrale
    • Iscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
    • Iscrizione dell’avvenuta concentrazione di imprese
    • Denunce REA – Repertorio Economico Amministrativo

Il REA (Repertorio Economico Amministrativo), previsto dalla legge 580/1993 e dal DPR 581/1995, è una anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo dei soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Le Società sono tenute a presentare le domande all’Ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico  (art. 31 legge 340/2000, modificato dalla legge 448/2001) attraverso la Comunicazione Unica.
Non possono, quindi, essere più utilizzati i modelli cartacei.