CCIAA
Il Registro delle Imprese, previsto dall’art. 2188 c.c., è un pubblico registro nel quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori.
Tale registro è stato effettivamente istituito con l’art. 8 della legge 580/93 e dal relativo regolamento di attuazione DPR 581/95. La normativa ha preposto alla tenuta del registro un apposito Ufficio istituito presso le Camere di Commercio.
L’ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio.
Il Registro è sottoposto al controllo di un giudice a ciò delegato dal presidente del Tribunale del capoluogo di provincia.
Sono obbligati a richiedere l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:
- Imprenditori individuali che esercitano un’attività commerciale, così come definita dall’art. 2195 c.c.
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- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di capitali
- Società coopertative
- Società consortili
- Consorzi con attività esterna
- Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
- Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000
- Società estere, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta denuncia al Repertorio Economico Amministrativo
- Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
- Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale)
Sono obbligati a richiedere l’iscrizione in apposite sezioni speciali del Registro delle Imprese:
a. Ai sensi dell’art. 2 DPR 558/99,
- I piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.
- Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c.
- Le società semplici di cui all’art. 2251 c.c.
- Le imprese artigiane disciplinate dalla L. 443/85
b. Ai sensi del d.lgs. 96/2001, le società tra avvocati
c. Ai sensi dell’art. 2497 bis c.c., le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento
d. Ai sensi del d.lgs. 115/2006, le imprese sociali
- Atto costitutivo
- Atti modificativi dello statuto, atto costitutivo o patti sociali
- Iscrizione, modifica e cessazione dei membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo
- Operazioni finanziarie:
- Aumento, riduzione e sottoscrizione del capitale sociale
- Versamento del capitale sociale
- Comunicazione di unico socio di spa e srl
- Comunicazione di ricostituzione (o costituzione) della pluralità dei soci
- Emissione e cessazione di un prestito obbligazionario
- Nomina del rappresentate comune degli obbligazionisti
- Offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili, avviso di anticipata conversione di obbligazioni
- Strumenti finanziari
- Modifica delle condizioni di emissione e circolazione degli strumenti finanziari nonché dei relativi diritti
- Patrimoni destinati ad un singolo affare
- Nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari
- Deposito del rendiconto finale
- Finanziamento destinato ad uno specifico affare
- Cessione rapporti giuridici tra banche e altri soggetti finanziari
- Distribuzione della riserva di rivalutazione
- Iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di Srl di cui alla l. 310/93
- Trasferimento partecipazioni (anche pegni) di Srl
- Pignoramenti e sequestri di partecipazioni di Srl
- Estinzione e pignoramento o sequestro di partecipazioni di Srl
- Istituzione, modifica e cancellazione di sedi secondarie
- Scioglimento, liquidazione e cancellazione di società
- Patti parasociali
- Bilanci di esercizio ed elenchi soci per le società di capitali
- I consorzi che hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio e l’elenco soci
- La situazione patrimoniale per i consorzi
- Atti di trasferimento sede
- Operazioni straordinarie
- Trasformazione tra società
- Fusione/scissione
- Direzione e coordinamento di società
- Trasferimenti d’azienda ai sensi dell’art. 2556 c.c. come modificato dalla L.310/93
- Altri atti:
- Iscrizione domanda di arbitrato e atti collegati
- Iscrizione dell’ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato con domanda di arbitrato e del lodo arbitrale
- Iscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
- Iscrizione dell’avvenuta concentrazione di imprese
- Denunce REA – Repertorio Economico Amministrativo
Il REA (Repertorio Economico Amministrativo), previsto dalla legge 580/1993 e dal DPR 581/1995, è una anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo dei soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Le Società sono tenute a presentare le domande all’Ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico (art. 31 legge 340/2000, modificato dalla legge 448/2001) attraverso la Comunicazione Unica.
Non possono, quindi, essere più utilizzati i modelli cartacei.